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Autorizzazioni ministeriali dei ponteggi
Il Ministero del Lavoro chiarisce la validità per le autorizzazioni
Le autorizzazioni ministeriali alla costruzione del ponteggio rilasciate prima dell'entrata in vigore del T.U. sicurezza sono valide fino al 14 maggio 2018.
Il Ministero del lavoro spiega che l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico. La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018.
Per le autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorre dalla data di rilascio.
L'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. L'autorizzazione ministeriale, in assenza del rinnovo, è sospesa nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione.
Il Ministero fa inoltre presente che è possibile l'impiego di ponteggi di cui all'art. 131 del D. Lgs. n. 81/2008 come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.
Fonte Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 27 agosto 2010, n. 29