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Branch exemption : il regime di esenzione è applicabile dal periodo d’imposta 2017
E’ ai nastri di partenza il metodo di esenzione degli utili e delle perdite (c.d. branch exemption o BEX) relativi alle stabili organizzazioni situate all’estero di imprese residenti in Italia. Le modalità applicative sono infatti state rese note dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento attuativo pubblicato nei giorni scorsi.
Occorre premettere che la scelta per il metodo di esenzione è alternativo a quello del più noto metodo del credito d’imposta: entrambi sono rivolti ad eliminare la doppia imposizione internazionale.
L’opzione per la BEX va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di costituzione della stabile organizzazione, a decorrere dal quale è efficace il regime di esenzione. Se l’impresa italiana ha una o più stabili organizzazioni al 7/10/2015 può accedere alla BEX anche nella dichiarazione dei redditi relativa al 2° periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data, con effetti dal medesimo periodo.
Quello che va sottolineato è che l’opzione è valevole nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa italiana, quelle esistenti al momento del suo esercizio nonché quelle di successiva costituzione (in tal caso non è necessaria una nuova e ulteriore opzione). Irrilevante che la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori con un livello di tassazione nominale inferiore alla metà di quello italiano se, però, ricorrono le esimenti di cui all’art. 167, c. 5, lett. a-b) del TUIR.
Gli effetti della BEX cessano, invece, a seguito di chiusura (anche per liquidazione o cessione) di tutte le stabili organizzazioni. In tale circostanza, l’eventuale nuova costituzione di stabili organizzazioni negli stessi Stati o territori esteri nei tre periodi d’imposta successivi, senza aver esercitato una nuova opzione, può essere valutata quale ipotesi di abuso del diritto.