CONTROLLI RADIOMETRICI

7 APRILE

CONTROLLI RADIOMETRICI

E' applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 157, D.lgs. n. 230/1995 come modificato dall'art. 1, D.lgs. n. 23/2009, relativamente a: 1) obbligo per tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici, di effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, ivi compresi anche coloro che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici (esclusi coloro che svolgono solo operazioni di trasporto); 2) obbligo a carico della medesima platea di soggetti, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, di adottare, ai sensi dell'art. 100, c. 3, D.LG. n. 230/1995 e succ. modd., le "misure idonee" ad evitare il rischio di esposizione delle persone, con contestuale obbligo di "immediata" comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio (al medesimo obbligo e' tenuto anche il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati); 3) nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, obbligo, per i prefetti, di adottare i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

SOGGETTI: per gli obblighi di cui ai nn. 1) e 2): soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ivi compresi anche coloro che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici (esclusi coloro che svolgono solo operazioni di trasporto, tenuti soltanto all'obbligo di cui al n. 2); per l'obbligo di cui al n. 3): prefetti

AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULTEAM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO
IGIENE ALIMENTARE HACCP

Scopri il sistema CNA

Chi Siamo

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

CNA Tecno Quality Srl

Sede Legale e amministrativa V.le Don Minzoni 5/C - 60035 Jesi (AN)

AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA

tecnoquality@an.cna.it | tecnoquality.an@cert.cna.it

tel. 0731/712180 - fax 0731/710782


C.F.- P.IVA e R.I.AN 01577860420
R.E.A. Ancona n. 152804 - Cap.Soc. 26.000,00 i.v.

Powered by

Sixtema Spa

CONTROLLI RADIOMETRICI

tempo di lettura: 1 min