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Covid19: disposizioni in vigore fino al 7 settembre 2020
Con Ordinanza del 16 agosto 2020 il Ministero della Salute dispone a integrazione del DPCM 7 agosto 2020, di cui seguen una sintesi, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) e’ fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonche’ negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu’ agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attivita’ del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini piu’ restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).
Il DPCM, in vigore dal 9 agosto, sostituisce il DPCM 11 giugno come prorogato dal DPCM 14 luglio e conferma in gran parte le misure anti-Covid già in vigore, con alcune novità.
Il DPCM 7 agosto comprende misure efficaci fino al 7 settembre 2020 e si compone di 12 articoli e ben 20 allegati.
Di seguito si riportano alcune tra le disposizioni più significative confermate:
- l’obbligo dell’uso di protezioni respiratorie (che possono essere le mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte) nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e ovunque non sia possibile garantire il distanziamento di sicurezza di almeno un metro; sono esclusi dall’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione per la riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani);
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- le attività produttive e commerciali, continuano a essere consentite nel rispetto del Protocollo condiviso Governo – Parti sociali del 24/4/2020 (allegato 12) e anche, per i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto dei Protocolli dei cantieri (allegato 13) e dei trasporti /logistica (allegato 14);
- per le attività commerciali, servizi di ristorazione, servizi alla persona, stabilimenti balneari e strutture ricettive è fatto salvo che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni (allegato 9) nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri dell’allegato 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020).
Come novità si segnalano:
- aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (allegato 9 al DPCM 7/8/2020).
- definite nuove disposizioni specifiche per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, diverse dai servizi scolastici (es: campi estivi);
- ristorazione: sono ammesse attività ludiche che richiedano l’utilizzo di materiali di cui non è possibile garantire un’accurata disinfezione (es: carte da gioco). In questo caso i giocatori dovranno adottare specifiche precauzioni (mascherine, distanze, igienizzazione delle mani ecc…);
- in diverse attività viene ora ammesso l’utilizzo della sauna con caldo a secco, mentre rimane vietato l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi, quali ad esempio il bagno turco.
Per maggiori dettagli è possibile consultare il file pdf allegato che evidenzia le differenze rispetto alla versione precedente pubblicata come allegato nel DPCM 14/7/2020.
- Dal 1° settembre 2020 è consentita, a determinate condizioni, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. Per gli eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento.
- Dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. Dal 9 agosto 2020 è consentita l’attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.
Sono stati inseriti nuovi allegati:
- Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16)
- Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera (Allegato 17)
- Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (Allegato 18)
- Spostamenti da e per l’estero (Allegato 20)
Invariati invece i protocolli sicurezza:
- il protocollo del 24 aprile 2020 (Allegato 12)
- il protocollo cantieri (allegato 13)
- il protocollo logistica e trasporti (Allegato 14)
Come già indicato negli ambienti di lavoro sono confermati i 3 capisaldi:
- distanziamento (smart working, turnazione, utilizzo delle ferie, rimodulazione degli spazi);
- utilizzo delle mascherine (non quelle di comunità) quando non si riesce a rispettare la distanza minima di sicurezza (1 metro) o negli spazi comuni;
- igienizzazione delle mani e degli ambienti. L’azienda, per la tutela della salute dei lavoratori, può adottare protocolli più cautelativi.
Infine, val la pena ricordare che dal 18 maggio 2020 i protocolli regionali (ordinanze regionali) di ogni singolo mestiere sono vincolanti; se assente il protocollo regionale si applicano le linee guida della conferenza delle Regioni (Allegato 9 DPCM 7 Agosto); se assenti entrambi (protocollo regionale, linee guida) si applica il protocollo sicurezza del 24 Aprile 2020 (Allegato 12) che rimane il protocollo maestro.