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Cronistoria normativa recente etichettatura degli alimenti
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.
In breve alcune novità del regolamento, che è riferito principalmente agli alimenti confezionati (ad eccezione dell’art. 44 che riguarda la presenza di allergeni e che riguarda tutte le imprese) sono:
- leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm);
- soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’ Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;
- etichetta nutrizionale: sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente;
- modalità di indicazione degli allergeni: Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- nanomateriali : la lista dei nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti ;
- prodotti alimentari non preimballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
- indicazione di origine: obbligatoria, a partire dal 1 aprile 2015, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;
- acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
- oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.
Si evince che con il Regolamento 1169 viene operato un complesso riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le precedenti norme di carattere generale sulla pubblicità, sull’etichettatura, sull’indicazione degli allergeni e sull’etichettatura nutrizionale. Infatti, a partire dal 13 dicembre 2014 sono abrogate sei direttive ed un regolamento, nonché vengono modificati il regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ed il regolamento (CE) n. 1925/2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura perdono efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, il Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza.
Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri (es: art.15, paragrafo 2, e art.44 del Regolamento).
Al riguardo, è in corso l’emanazione di un DPCM che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, a marzo è stata pubblicata una circolare che spiega che sono applicabili le vigenti sanzioni per gli aspetti che non sono in contrasto con la normativa europea (ad. esempio sono sanzionabili l’assenza del lotto e la mancanza di informazioni per i prodotti non preconfezionati).
A tale circolare farà seguito l’emanazione di un Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
In sintesi bisogna attendere la pubblicazione del DPCM di cui sopra ed il Decreto sanzioni per avere un quadro completo di tale normativa.