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Dal 1 giugno 2017 etichettatura definitiva per le miscele
È vicina al termine la deroga per l’etichettatura delle miscele in commercio: dal 1° giugno 2017 etichette conformi al CLP e schede di sicurezza aggiornate.
Che cosa cambia dal 1° giugno
Dal 1° giugno prossimo tutte le miscele in commercio sul territorio doganale europeo dovranno essere completamente conformi ai criteri del CLP anche per ciò che concerne etichettatura e requisiti dell’imballaggio. I prodotti ancora in circolazione e non più rispondenti al disposto normativo dovranno dunque essere ritirati dal mercato entro il 1° giugno a cura del responsabile dell’immissione in commercio. Come disposizione specifica per le miscele, sull’etichetta è obbligatorio individuare l’identità di tutti i componenti pericolosi che contribuiscono alla classificazione globale della miscela rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione cutanea o alla lesione oculare grave, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione; le sostanze costituenti così individuate possono essere limitate a 4, salvo che sia necessario indicarne un numero maggiore. Inoltre, sempre relativamente alle miscele, esistono alcune indicazioni supplementari oltre a quelle consuete, che se pertinenti è obbligatorio indicare in etichetta:
– l’indicazione “x % della miscela è costituito da componenti la cui tossicità non è nota” per le miscele in cui sono presenti componenti la cui tossicità acuta a una concentrazione pari o superiore all’1 % risulta essere sconosciuta (cfr. allegato I, punto 3.1.3.6.2.2, del regolamento CLP);
– per le miscele di cui non si dispone di informazioni utili sul pericolo di tossicità acuta e/o a lungo termine per l’ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, l’indicazione “la miscela contiene il x % di componenti di cui è ignota la tossicità per l’ambiente acquatico”.
Entro lo stesso termine del 1° giugno 2017 tutte le schede di sicurezza delle miscele dovranno rispondere all’allegato II parte B del regolamento REACh.
Criticità nella classificazione per le miscele
Su questo versante numerose sono state le modifiche:
– per la tossicità riproduttiva, le categorie 1A e 1B (ex classi 1 e 2 di reprotossicità) si applicano a partire dal valore limite dello 0,3% invece del precedente 0,5%, mentre la categoria 2 (ex classe 3 di reprotossicità) si applica a partire dal 3% e non più dal 5%;
1) per la tossicità acuta per la salute umana si può fare riferimento al metodo convenzionale, utilizzando le ATE (Acute Toxicity Estimate – stima della tossicità acuta) delle sostanze o anche delle miscele componenti, a cui possono corrispondere 4 livelli di pericolosità (categorie) nella classe della tossicità acuta;
2) per la classificazione della miscela che presenti componenti con end-point quali corrosione e irritazione cutanea o oculare cambiano i relativi limiti di concentrazione:
– le miscele che contengono componenti corrosivi (ex R35 e R34) fanno classificare come corrosiva l’intera miscela già a partire dal 5% invece che dal precedente 10%,
– per le miscele che contengono componenti classificati come capaci di dare gravi lesioni oculari (ex R41), la classificazione dell’intera miscela si applica a partire dal 3% invece che dal 10 %,
– l’irritazione oculare e cutanea (ex R38, R36) entra nella classificazione a partire dal 10% di componenti con queste proprietà invece che dal precedente 20%;
– nelle miscele ove è presente un componente corrosivo (ex R34), si applica una classificazione per l’irritazione di cute ed occhi a partire dalla concentrazione dell’1% e non più del 5%.
È evidente che i criteri del CLP per le miscele siano più severi rispetto ad alcune proprietà critiche: ciò si è tradotto indubbiamente in un aumento delle miscele classificate/etichettate rispetto alla precedente situazione, ed in un aggravio delle classificazioni già esistenti.
Non è inoltre possibile per le miscele fare sempre riferimento alle “tabelle di conversione” dell’allegato VII CLP: queste sono infatti applicabili solo alle miscele che sono state classificate in base al criterio sperimentale, e non a quelle classificate col criterio convenzionale dal momento che i criteri ed i valori di concentrazione sono stati modificati dal CLP.