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Definite le regole tecniche di prevenzione incendi per le scuole
Queste regole tecniche si applicano alle attività scolastiche individuate con il n.67 nell’allegato I al D.P.R.151/2011, ad esclusione degli asili nido. Possono applicarsi in alternativa alle norme previste dal D.M. 26/8/1992 e vengono aggiornati anche i riferimenti contenuti nel Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015).
Queste disposizioni si applicano alle strutture ospitanti almeno 100 persone.
Oltre agli asili nido, sono esclusi dal campo d’applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche, per le quali queste norme possono comunque costituire un riferimento.
Questo regolamento riporta:
Classificazioni, in base:
- Al numero degli occupanti
- Alla massima quota dei piani
- Alla destinazione dei vari locali
Strategia antincendio:
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Gestione della sicurezza antincendio (segnaletica, divieto, procedure gestionali ecc…)
- Tipologie di misure di controllo dell’incendio
- Sistemi per il controllo di fumo e calore
- Vani degli ascensori
Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale 7 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24/8/2017