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dlgs 205/2010 ed Iscizione Albo Gestori: precisazioni
Riportiamo alcune importanti precisazioni diramate dall'Albo Gestori Ambientali in merito all'applicazione del Dlgs 205/2010 ed alle imprese già iscritte alle categorie 2 e 3.
Con circolare prot. n. 240, punto C, del 9 febbraio 2011, è stato chiarito che le imprese già iscritte all'Albo nelle categorie 2 e 3 alla data di entrata in vigore del D.Lgs 205/10, dovranno, in sede di rinnovo dell'iscrizione, iscriversi nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.
A integrazione del punto C della suddetta circolare, il Comitato nazionale ha precisato che:
1. le imprese interessate, le quali hanno già provveduto a versare i diritti d'iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l'integrazione dell'importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte.
2. è ritenta valida la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, della delibera 27 settembre 2000, n.4. Detta dichiarazione deve essere integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.