Emergenza Coronavirus: Dpcm 14 gennaio e D.L. n. 2/2021

Con il decreto legge n.2/2021 in materia di disposizione per il contenimento della diffusione del Covid-19. sono stabilite le principali regole che saranno in vigore dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021. Ecco una sintesi:

  • Proroga Stato d’Emergenza al 30/04/2021
  • Proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’adozione di misure di prevenzione ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;
  • Divieto spostamento tra Regioni e Province autonome fino al 15 febbraio 2021;
  • Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021: un solo spostamento al giorno verso abitazione privata permesso a due persone conviventi con minori di 14 anni e persone disabili;
  • Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00;
  • Spostamenti all’interno della Regione in area gialla e nel Comune aree arancione e rossa;
  • Deroga per spostamenti da Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;
  • Viene introdotta l’Area bianca per rischio basso e contagi per tre settimane sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, area nella quale non si applicheranno i Dpcm per le zone classificate a colori, previsti protocolli specifici e la possibilità di misure integrative e correttive.

Ad integrazione del D.L. 2/2021 è stato approvato il nuovo Dpcm. Ecco una sintesi con evidenza delle nuove zone che sono ridefinite da Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 17 gennaio 2021:

ZONE GIALLE (Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana, Provincia Autonoma di Trento):

  • COPRIFUOCO. Confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 salvo esigenze lavorative, necessità o salute. Resta la forte raccomandazione di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi.
  • SPOSTAMENTI. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • MUSEI. Aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi a condizione che sia garantito il contingentamento degli ingressi per evitare gli assembramenti.
  • SCUOLA. In presenza alle superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
  • BAR e RISTORANTI. Aperti dalle 5 fino alle 18 nelle aree gialle (limite di 4 commensali non conviventi al tavolo), dopo le 18 consentito delivery e asporto (quest’ultimo fino alle 22). Per i bar però l’asporto è consentito solo fino alle 18: soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25
  • NEGOZI In zona arancione i negozi al dettaglio restano aperti . Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.

ZONE ARANCIONI (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto):

    • SPOSTAMENTI. E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
    • BAR E RISTORANTI. Sospese tutte le attività di ristorazione, sempre consentito asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.
    • NEGOZI In zona arancione i negozi al dettaglio restano aperti (come nella zona gialla) mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi (ad eccezione dei negozi di generi alimentari e farmacie). 
    • MUSEI. Chiusi, a eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi

ZONE ROSSE (Lombardia, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano):

    • SPOSTAMENTI. Vietato ogni spostamento anche all’interno dei comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può andare una sola volta al giorno nel proprio comune, tra le 5 e le 22, a casa di amici e parenti al massimo in due persone (non si contano minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi). Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le visite sono consentite per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
    • NEGOZI. Stop alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmaci.
    • RISTORANTI E BAR. Chiusi, ma è sempre consentito l’asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.
    • SCUOLA. Restano aperte scuola dell’infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l’infanzia e primo anno delle medie. Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

ALBERGHI : I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

AEROPORTI, PORTI, OSPEDALI, AUTOSTRADE: E’ confermata la DEROGA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che restano aperti.

 

 

 
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Emergenza Coronavirus: Dpcm 14 gennaio e D.L. n. 2/2021

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