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Gas fluorurati: chiarimenti
Comunicazioni ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n° 43/2012
Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 43/2012, entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dello stesso decreto), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenuteci, sottolineiamo quanto segue.
Definizione di operatore
Per "operatore" – ovvero la figura che è tenuta a presentare le comunicazioni – non si intende automaticamente il proprietario dell'impianto che contiene gas fluorurati. Il Regolamento 842/2006 all'art. 2 comma 6 definisce infatti l'operatore come "la persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti".
L'"effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
– libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti ed il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi
– controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento)
– il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite, etc…), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Di solito, l'operatore di apparecchiature per uso domestico o di piccole apparecchiature commerciali è un individuo, in genere il proprietario dell'apparecchiatura, mentre nelle applicazioni commerciali e industriali l'operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura. In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali pratici tra le parti.
Per "operatore" si può pertanto intendere l'installatore se c'è un contratto che delega a lui il controllo effettivo e totale su apparecchiatura o impianto. Se c'è solo il contratto di manutenzione od assistenza è sempre il proprietario a dover fare la dichiarazione che riguarda i soli impianti di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti di protezione antincendio e che contengano gas ad effetto serra. Sempre qualora l'installatore si configuri come "operatore", andrà compilata una dichiarazione per ciascuna apparecchiatura/impianto di cui risulta essere responsabile in toto da contratto e per ogni sede andranno conteggiati quanti sistemi ed apparecchiature ci sono del tipo rientrante nella normativa in oggetto.
Compilazione della comunicazione
Le sezioni 4 e 5 per quest'anno potranno non essere compilate.
Informiamo infine che anche Confindustria, oltre a Rete Imprese Italia, ha inviato al Ministro dell'Ambiente la richiesta di posticipare i termini di scadenza per le comunicazioni in questione.