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Impiego attrezzature particolari
Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'Accordo della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome sull'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, nonché sulle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'art 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Con la presente mail intendiamo solo rammentarVi le scadenze ed i punti più rilevanti della norma.
Le attrezzature individuate dall'Accordo sono le seguenti e coinvolgono tutte le tipologie di attività che le utilizzano:
- a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- b. Gru a torre
- c. Gru mobile
- d. Gru per autocarro
- e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
- f. Trattori agricoli o forestali
- g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- h. Pompe per calcestruzzo.
L'Accordo si applica a tutti gli operatori che utilizzano le attrezzature elencate, compresi i soggetti individuati dall'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici agricole, artigiani e piccoli commercianti)
Alle condizioni indicate nell'Accordo è riconosciuta la formazione pregressa (corsi effettuati prima del 12/03/2013) che, eventualmente, può essere integrata entro il 12/03/2015.
É urgente pertanto che l'impresa verifichi l'eventuale formazione già erogata agli operatori (ad es. da parte del costruttore o distributore dell'attrezzatura) che andrà integrata, se necessario, con quella mancante.
La norma transitoria prevede che tutti i lavoratori già incaricati dell'utilizzo delle attrezzature specificate alla data di entrata in vigore dell'Accordo (12/03/2013) dovranno effettuare i relativi corsi entro il 12/03/2015 (gli operatori agricoli con esperienza documentata di due anni dovranno effettuare i relativi corsi entro il 12/03/2018).
Per quanto riguarda invece tutti gli operatori assunti e/o incaricati dell'utilizzo delle attrezzature specificate a partire dal 12/03/2013, il datore di lavoro deve provvedere (art. 71, comma 7 – art. 73, comma 4) affinché ricevano subito una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici tali da consentirne un utilizzo idoneo e sicuro.
Si ricorda infine che questa formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria già prevista in precedenti Accordi Stato-Regioni in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.