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Indicazioni operative Ispettorato del Lavoro su svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi e
Con circolare n.1/2018 l’Ispettorato del Lavoro fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.
Per primo viene precisato come la modifica introdotta dall’articolo 20 del d.lgs. 151/2015, che ha abrogato il comma 1- bis, riporta la disposizione al testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008 (antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 106 del 2009) e riprende quanto già previsto nel decreto legislativo n. 626 del 1994 (art. 10) rimuovendo la limitazione introdotta dal predetto comma, riconoscendo che anche nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso costituisce un vantaggio ai fini della sicurezza.
Tuttavia l’Ispettorato del Lavoro precisa che, pur se ora il datore di lavoro può svolgere compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, anche in aziende con più di cinque lavoratori (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio – art. 31, co. 6), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
Nello specifico, il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).
Va inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “Ai fini delle designazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”
Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.
Fonte Circolare n. 1/2018 -ispettorato Nazionale del Lavoro