indicazioni previste in merito all’operatività del SISTRI prevista il 1° ottobre

CNA e RETE Imprese Italia sono impegnate in un continuo confronto con i Parlamentari, al fine di gestire la fase di conversione del DL 101/2013 che ha definito l'operatività del SISTRI per i trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi dal prossimo 1° ottobre.

In questa situazione, l'azione che si sta portando avanti è volta a definire una fase di avvio del SISTRI in maniera assolutamente sperimentale (senza sanzioni), al fine di far emergere tutte le criticità già più volte denunciate e avviare un percorso di condivisione per implementare un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

La discussione per la conversione del DL 101/2013 è tuttora aperta e certamente non terminerà prima della imminente scadenza del 1° ottobre; ad oggi dunque l'operatività del SISTRI risulta confermata

In attesa dunque che si concluda tale fase, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni per le imprese che rientrano nell'ambito di operatività previsto per il prossimo 1° ottobre.

(l'articolo continua)

In particolare suggeriamo quanto segue:

  • 1. Anche dopo il 1° ottobre, tutte le imprese dovranno continuare ad adempiere agli adempimenti cartacei (registri di carico e scarico e formulario di trasporto);
  • 2. Per le imprese che sono nelle condizioni di operare con il SISTRI, suggeriamo di operare dal 1° ottobre utilizzando il doppio regime (SISTRI + adempimenti cartacei);
  • 3. Le imprese che non sono nelle condizioni di operare con il SISTRI (a causa di dispositivi non funzionanti, impossibilità di accesso al SISTRI, riallineamento non andato a buon fine etc.), devono rispettare gli adempimenti cartacei; in questo caso, ove possibile, suggeriamo di conservare l'eventuale documentazione attestante i malfunzionamenti riscontrati;
  • 4. Per il trasportatore che utilizza il SISTRI, in assenza di indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e tenuto conto che i produttori sono al momento esclusi dal sistema, la procedura che suggeriamo di utilizzare è quella della microraccolta (come descritta al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013).

 

Tenuto conto che ancora non si hanno notizie della circolare di chiarimento annunciata dal Ministero dell'Ambiente, diamo indicazione al momento di considerare esclusi dalla partenza del 1° ottobre i trasportatori in conto proprio di cui all'articolo 212 comma 8 del d.lgs 152/20016, i quali dovranno dunque adempiere esclusivamente agli adempimenti cartacei.

In questa fase particolarmente complessa, qualsiasi criticità riscontrata da parte delle imprese o dalle associazioni può essere segnalata all'indirizzo mail

riallineamentosistri@cna.it  .

Vi terremo celermente informati sugli esiti della discussione Parlamentari.

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