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Mancata vidimazione registro infortuni: sanzioni applicabili
L'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 27 marzo 2014, ha affermato che, in attesa dell'emanazione delle nuove norme, la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.