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Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per autorimesse
Il D.M. Interno 21 febbraio 2017 (appena pubblicato in G.U. 3 marzo 2017) contiene la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse. Sarà in vigore dal 2 aprile.
Come previsto dal nuovo codice di prevenzione incendi (D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151), e in collegamento con il D.M. interno 3 agosto 2015 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi…», ecco un nuovo capitolo nelle tecniche di prevenzione incendi per attività specifiche: stavolta tocca alle autorimesse di superficie superiore a 300 mq.
Anche la regola tecnica antincendio emanata con il D.M. Interno 21 febbraio 2017 “si può applicare” alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. (n. 75 dell’allegato I D.P.R. n. 151/2011), sia esistenti sia di nuova realizzazione.
Ricalcando le precedenti regole tecniche, le norme tecniche del nuovo decreto “si possono applicare … in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi” D.M. interno 1° febbraio 1986 e D.M. interno 22 novembre 2002. Si aggiungono così al D.M. interno 3 agosto 2015 (allegato 1, sezione V «Regole tecniche verticali») il capitolo «V.6 – Attività di autorimessa» e all’art. 1, comma 2, le lettere o) e p), riferite alle norme antincendio per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse (D.M. interno 1° febbraio 1986) e alle disposizioni sul parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto (D.M. interno 22 novembre 2002).
Riferimento normativo: D.M. Interno 21 febbraio 2017 (G.U. 3 marzo 2017, n. 52)