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Nuove disposizioni in sostituzione dei buoni lavoro – “voucher”
Con la cosiddetta “manovra correttiva 2017, si introduce una specifica disciplina delle prestazioni occasionali finalizzata a colmare il vuoto lasciato dai buoni lavoro (noti come “voucher”) abrogati dal 17/03/2017.
Sono previste due forme di prestazioni occasionali:
– il “Libretto Famiglia”, che potrà essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare;
– il contratto di prestazione occasionale, per tutti gli altri utilizzatori, comprese quindi anche i professionisti e le imprese. Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:
a) agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti;
c) alle imprese dell’edilizia e di settori affini, esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008), vigono le disposizioni dell’art.3 co.8 del Testo Unico Sicurezza. Pertanto se il committente è un imprenditore o un professionista si applicano integralmente le disposizioni del suddetto Testo Unico.
Diversamente, si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 21 del D. L.gs.81/2008, cioè l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi al titolo III e di munirsi di DPI da utilizzare in conformità al titolo III.
Sono comunque esclusi dall’applicazione del TU sicurezza e delle altre norme speciali i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Riferimenti normativi: articolo 54-bis Legge n.96/2017 di conversione del Decreto Legge n.50/20017“.