Nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica

In sede di conversione in legge del “Decreto crescita mezzogiorno” sono state introdotte novità per la commercializzazione delle borse in plastica, in vigore dal 13 agosto 2017. Per borse di plastica si intendono le borse realizzate con polimeri, con o senza manici, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti.

La nuova disciplina si pone l’obiettivo di favorire la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, visto il significativo impatto per l’ambiente di tali rifiuti.

Sono interessate dalle novità:
– le attività di produzione delle borse di plastica, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
– le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi:
– le attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per le quali riteniamo prudenzialmente che, se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi.

Le borse di plastica vengono così definite:
borse in plastica leggere: borse di plastica fornite per il trasporto con spessore delle singole pareti fino a 50 micron;
borse in plastica ultraleggere: borse di plastica fornite ai fini di igiene o come imballaggi primari per alimenti sfusi con spessore delle singole pareti fino a 15 micron (si tratta ad esempio dei sacchetti a fianco del banco ortofrutta o per la vendita a banco del pesce);
borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione delle materie plastiche in microframmenti;

Divieto di commercializzazione
È disposto il divieto di commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron), nonché delle altre borse che non rispettano le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche delle borse in plastica commercializzabili
Possono essere commercializzate soltanto:
1) le borse in plastica biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (monouso), certificate da organismi accreditati;

2) le borse in plastica leggere riutilizzabili, che rispettano determinati spessori di maniglie interne ed esterne e determinate percentuali di plastica riciclata, a seconda che siano fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari o NON alimentari.
a) Caratteristiche per borse in plastica leggere riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari:
– maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore > 200 micron e almeno il 30% di plastica riciclata;
– maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore > 100 micron e almeno il 30% di plastica riciclata.
b) Caratteristiche per borse in plastica leggere riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi NON alimentari:
– maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore > 100 micron e almeno il 10% di plastica riciclata;
– maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore > 60 micron e almeno il 10% di plastica riciclata.

3) le borse di plastica ultraleggere (con spessore delle singole pareti fino a 15 micron), che rispettano le seguenti condizioni:
–  biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN 13432:2002,
– incremento progressivo della percentuale di materia prima rinnovabile: 40% dal 1/1/2018, 50% dal 1/1/2020, 60% dal 1/1/2021. Le percentuali sono determinate in base a standard UNI CEN/TS 16640 da organismi accreditati.
In merito all’utilizzo di materiali destinati al contatto con alimenti sono comunque salvaguardati gli obblighi di conformità alla normativa specifica, cosiddetta “MOCA” (DM 21/3/1973 e Regolamenti UE 10/2011; 1935/04; 2023/06) ed il divieto di utilizzare plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

Distribuzione NON gratuita
Per le borse di plastica commercializzabili, ossia le borse leggere riutilizzabili, le borse di plastica ultraleggere e le borse monouso di plastica biodegradabili e compostabili conformi alla UNI EN 13432:2002 è disposto che la loro distribuzione non possa essere gratuita.
Il prezzo di vendita delle borse di plastica, per singola unità, deve risultare negli scontrini o nelle fatture d’acquisto dei beni trasportati con tali borse. Alla cessione delle borse di plastica si applica l’aliquota Iva del 22%.

Informazioni ai consumatori
I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il disciplinare delle etichette o dei marchi UE.
Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in particolare ai consumatori, sono aggiunte anche quelle sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente e le misure per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell’utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse oxo-degradabili.

Sanzioni
Per la violazione delle disposizioni sul divieto di commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore»
All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, polizia locale, ecc.).

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Nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica

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