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Nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica – interpretazioni ministeriali
Il Ministero dell’Ambiente è intervenuto ieri con una circolare interpretativa in merito alle nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica, specificando che la nuova disciplina:
– è stata adottata per chiudere una procedura d’infrazione Comunitaria per il mancato recepimento di una direttiva europea (2015/720/UE),
– mantiene il divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggior spessore già stabiliti da una legge del 2012, mentre per quelle ultraleggere introduce una restrizione alla commercializzazione attraverso un divieto per quelle non biodegradabili e compostabili certificate e non realizzate con una determinata percentuale di materiale rinnovabile, che aumenta progressivamente a partire dal 1/1/2018,
– introduce l’obbligo di far pagare (cosiddetto “pricing”) tutte le borse di plastica ammesse al commercio a partire dall’1/1/2018. Per quelle leggere biodegradabili e compostabili certificate e quelle riutilizzabili con determinati spessori (quelle, ad esempio, disponibili alla cassa) questo era già ampiamente praticato su base volontaria dal 2012. E’ una novità, invece, per quelle ultraleggere biodegradabili e compostabili certificate di spessore inferiore a 15 micron e con almeno il 40% di materiale rinnovabile, fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura e altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.
– fornisce un chiarimento sulla possibilità di utilizzare borse portate dall’esterno per l’asporto di prodotti sfusi, in sostituzione delle borse ultraleggere per risparmiare la spesa per il loro acquisto. Il Ministero dell’Ambiente ritiene che l’obbligo di “pricing” riguardi solo quelle fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti e, pur essendo favorevole ad ogni pratica virtuosa che riduca l’utilizzo di shopper ultraleggeri, ritiene che sul punto la competenza spetti al Ministero della Salute, in quanto vanno rispettate le norme igienico-alimentari relative ai materiali a contatto con gli alimenti.
Il Ministero della Salute, allo stato attuale, è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che rispondano alle norme sui materiali a contatto con gli alimenti, a condizione che non siano già stati utilizzati in precedenza per evitare il rischio di contaminazioni batteriche. Il titolare dell’esercizio commerciale avrebbe la facoltà di verificare l’idoneità dei sacchetti monouso introdotti.
Riferimento normativo: Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4/1/2018
In attesa di ulteriori e probabili chiarimenti da parte dei competenti Ministeri aggiungiamo le seguenti note.