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Nuovo DLgs 183/2017 sui medi impianti di combustione
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. 183 del 15/2/017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017 n. 293, che ha modificato la parte quinta del D.Lgs. 152/06, tutte le istanze formulate ai sensi dell’’art. 269 , nonché quelle di adesione alle generali ex art. 272 e DPP 206 del 10/11/2016 devono contenere tutti i requisiti e informazioni tecniche necessarie per la verifica della presenza di medi impianti nell’ambito degli stabilimenti industriali.
Per le integrazioni e per i nuovi stabilimenti che si andranno a realizzare e quindi ad autorizzare le nuove procedure, la nuova documentazione che integra quella già in essere è la seguente:
1) Per le sole procedure ordinarie ai sensi dell’art. 269 – relazione dettagliata che evidenzi la presenza o meno di impianti medi di combustione sia produttivi che civili, cosi come definiti dall’art. 268 comma gg-bis) e dall’art. 283 comma d-bis di seguito riportati:
art. 268 gg-bis medio impianto di combustione : impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta. Un medio impianto di combustione è classificato come:
1) esistente : il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 21 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018.
2) nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);
art.283 d-bis ) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1MW ; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro.
Se gli impianti presenti sono quelli di cui all’art. 268 gg-bis) con potenzialità compresa tra 1 e 3 MW la ditta dovrà inviare delle schede tecniche specifiche (modulistica provinciale) ai fini del rilascio dell’autorizzazione (sia in AUA che al di fuori di tale procedura) .
2) relativamente alle sole istanze di adesione alle autorizzazioni generali (D.P.R. 209 del 10/11/2016):
– relazione, con allegate le schede di sicurezza, da cui si evinca che nell’ambito dello stabilimento non vengano usate sostanze o miscele contenenti le indicazioni di pericolo riportate nell’art. 271 comma 4, di seguito riportato:” Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate , nell’impianto o nell’attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D,H360FD, H360Df,e H360Fd, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione , etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all’autorità competente , entro tre anni dalla modifica della classificazione , una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
– relazione dettagliata che evidenzi la presenza o meno di impianti medi di combustione sia produttivi che civili, cosi come definiti dall’art. 268 comma gg-bis) e dall’art. 283 comma d-bis.
In presenza di impianti termici medi produttivi, si informano le Ditte che si dovrà presentare necessariamente istanza di avvio di procedura ordinaria ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 non essendo tale tipologia al momento riconducibile alle ipotesi di adesione alle generali.