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OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE PENALE PER CHI OPERA E LAVORA CON MINORI
Obbligo di acquisizione del certificato penale per i soggetti che operano con minori (art.2, D.lgs. 4 marzo 2014 n.39): i datori di lavoro che intendono impiegare persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza in capo ai suddetti lavoratori di condanne per determinati reati o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L'obbligo, che è in vigore dal 6 aprile 2014, riguarda il solo personale impiegato nell'ambito di un "rapporto di lavoro". Sono pertanto esclusi dall'obbligo gli enti e le associazioni, le cooperative sociali, che si avvalgono dell'opera di volontari, in quanto costoro svolgono un'attività non classificabile come "rapporto di lavoro".
Il certificato va richiesto prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro. Nelle more del suo rilascio il datore di lavoro può procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, che contenga gli elementi richiesti dal certificato del Casellario Giudiziale.
Per poter richiedere il certificato il datore di lavoro deve acquisire il consenso del lavoratore attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero.
Il datore di lavoro che non adempie al predetto obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00.
Gli uffici CNA sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni in proposito e provvedere all'eventuale richiesta dei certificati.