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OBBLIGO DI ISTITUIRE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PER TUTTE LE ATTIVITA’ CHE EFFETTUATO IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI
OBBLIGO DI ISTITUIRE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PER TUTTE LE ATTIVITA' CHE EFFETTUATO IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI
Fra le principali novità viene introdotto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi dell'art. 212 comma 8).
La novità interessa in particolar modo le imprese del settore edile ad oggi escluse, limitatamente ai rifiuti da demolizione e costruzione, che dovranno dotarsi di apposito registro vidimato in CCIAA, sul quale dovranno registrare i movimenti di carico e scarico.
L'obbligo di istituire il registro riguarda dunque TUTTE le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti ma il settore maggiormente interessato è quello EDILE per il trasporto di rifiuti inerti da demolizione e costruzione.
Le imprese del comparto EDILE erano già soggette all'obbligo di compilazione del FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE del rifiuto, cui si AGGIUNGE adesso, anche l'OBBLIGO di compilazione del REGISTRO DI CARICO e SCARICO dei rifiuti.
Le imprese che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti da demolizione e costruzione continuano ad essere ESCLUSE dall'obbligo di iscrizione al SISTRI.
Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all'anno possono adempiere all'obbligo della tenuta del registro anche tramite le Associazioni Imprenditoriali (o loro società di servizi).
La proroga (DM 22/12/2010) del termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009 (il 1° giugno 2011 e non più il 1° gennaio 2011) è estesa anche al nuovo adempimento che obbliga i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi che non si sono iscritti (volontariamente) a SISTRI (ad es.: imprese edili) alla compilazione del registro di carico/scarico. Si avrà quindi tempo fino alla fine di maggio per la vidimazione del suddetta registro ad opera della Camera di Commercio.
Per CNA il nuovo obbligo risulta essere un INUTILE appesantimento burocratico per le imprese, oltre che determinare un ulteriore AUMENTO dei costi gestionali in un momento di particolare difficoltà congiunturale per tutto il comparto.
Il provvedimento risulta INUTILE anche ai fini della tutela ambientale e corretta gestione dei rifiuti in quanto i dati da inserire nel registro sono già contenuti nei formulari vidimati dalle CCIAA e la conservazione di questi per cinque anni è già ampiamente sufficiente a garantire la corretta gestione e l'eventuale controllo.
CNA è impegnata unitamente alle altre organizzazioni per cercare di modificare il provvedimento. Al contempo viste anche le pesanti sanzioni per il mancato obbligo di istituzione del registro gli uffici di CNA sono a disposizione delle imprese per tutte le informazioni e per provvedere alla vidimazione e consegna dei registri.
Per maggiori informazioni: CNA Tecno Quality Srl – 0731/239480 – tecnoquality@an.cna.it