Pneumatici fuori uso: alcuni chiarimenti

Informiamo le aziende del settore di alcune indicazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione del decreto per la gestione di pneumatici fuori uso (PFU). Il nuovo decreto ha imposto ai produttori e agli importatori di pneumatici di attivare, dal 7 settembre 2011, un sistema per la raccolta e la gestione dei PFU, da soli o in forma associata (costituendo uno o più consorzi). Ad oggi si sono costituite due sole strutture associate autorizzate di produttori e importatori per la gestione dei PFU, si tratta del Consorzio ECOPNEUS e il Consorzio ECOTYRE.

Per le imprese che effettuano la sostituzione dei pneumatici (es. gommisti, ecc.), Ecopneus e Ecotyre offrono il ritiro gratuito a seguito di una registrazione sul loro portale. Segnaliamo che queste imprese non devono associarsi al consorzio ma semplicemente e su base volontaria possono registrarsi sul portale se ritenuta conveniente per l'impresa in quanto il ritiro é a titolo gratuito, tuttavia si potranno essere ancora utilizzate le consuete modalità di smaltimento, seppure a titolo oneroso.

Il decreto prevede che, in tutte le fasi di commercializzazione (produttori/importatori di pneumatici -> distributori-> gommisti-> utenti finali), il contributo venga indicato in modo chiaro e distinto (in riga separata) in fattura, nello scontrino fiscale o nella ricevuta fiscale.

Ribadiamo che dal 7 settembre scorso, è diventata operativa la gestione dei pneumatici fuori uso, ma solo per i soci di Ecopneus e di Ecotyre.

Questo perché i contributi ambientali comunicati dal Ministero non riguardano tutti i pneumatici, ma solo quelli dei marchi delle sei aziende socie di Ecopneus (Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) e quelli delle aziende socie di Ecotyre (al momento non note).
Modalità di applicazione del contributo
Sulle modalità di applicazione del contributo, in particolare per gommisti e distributori, sono emersi alcuni dubbi che non trovano risposta nelle norme di riferimento (DM 82/2011 e presunti decreti direttoriali). In attesa di chiarimenti ministeriali, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, forniamo alcune indicazioni operative:
Secondo Ecopneus, dal 7 settembre 2011 i gommisti e i distributori, quando vendono pneumatici di uno dei sei marchi Ecopneus, devono indicare il contributo ambientale in modo chiaro e distinto (in riga separata) in fattura, nello scontrino fiscale o nella ricevuta fiscale, riteniamo che il contributo sia da indicare obbligatoriamente solo sui documenti fiscali relativi alla vendita di pneumatici acquistati dopo il 7 settembre, sui quali è già stato pagato il contributo al momento dell'acquisto.

L'indicazione del contributo PFU sui documenti fiscali di vendita di pneumatici acquistati prima della partenza del sistema (giacenze di magazzino), può essere contestabile perché su questi pneumatici non è stato pagato alcun contributo.

La dicitura da utilizzare per il contributo Ecopneus è "contributo ambientale assolto ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152" e accanto va riportata l'indicazione specifica dell'importo che varia in base alle dimensioni e alle tipologie del pneumatico.

In merito all'applicazione dell'IVA, non è chiaro se sul contributo indicato dai due Consorzi debba essere applicata l'IVA o se l'IVA, invece, sia già contenuta nello stesso importo.
In attesa di chiarimenti e vista la nostra posizione sull'applicazione del contributo (in base alla quale suggeriamo di applicare lo stesso solo se è stato prima applicato sulla fattura) diamo momentaneamente questa indicazione:
a) se sulla fattura di acquisto dei pneumatici è stato applicato il contributo, al momento della vendita si applica nuovamente il contributo con la stessa IVA che è stata applicata dal fornitore;
b) se nella fattura di acquisto dei pneumatici non è stato applicato il contributo, al momento della vendita il contributo non si applica.

Si precisa infine che l'obbligo di esporre in modo chiaro e distinto il contributo nella fattura, nello scontrino o nella ricevuta fiscale, non è espressamente sanzionato. Le sanzioni previste (art. 6 del DM 82/2011) sono tutte a carico dei produttori o degli importatori di pneumatici e per altre tipologie di violazioni.

AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULTEAM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO
IGIENE ALIMENTARE HACCP

Scopri il sistema CNA

Chi Siamo

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

CNA Tecno Quality Srl

Sede Legale e amministrativa V.le Don Minzoni 5/C - 60035 Jesi (AN)

AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA

tecnoquality@an.cna.it | tecnoquality.an@cert.cna.it

tel. 0731/712180 - fax 0731/710782


C.F.- P.IVA e R.I.AN 01577860420
R.E.A. Ancona n. 152804 - Cap.Soc. 26.000,00 i.v.

Powered by

Sixtema Spa

Pneumatici fuori uso: alcuni chiarimenti

tempo di lettura: 3 min