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Proroga autocertificazione valutazione dei rischi
A fronte della mancata pubblicazione di decreti specifici per alcuni settori di attività, ed in attesa della definizione delle procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi, sono state apportate (1) queste modifiche al Testo Unico Sicurezza:
– fino all'emanazione di specifici decreti, per i settori portuali, marittimi e ferroviari continuano ad applicarsi le specifiche norme attualmente in vigore precedenti il Testo Unico Sicurezza (2);
– fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (3).
Queste modifiche sono in vigore a partire dal 14 maggio 2012.
Riferimenti normativi: (1) D.L. 57/2012 pubblicato sulla G.U. n.111 del 14/05/2012; (2) art. 3 co. 3 D.Lgs. 81/08; (3) art. 29 co. 5 D.Lgs. 81/08.