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Proroga disciplina verifiche periodiche attrezzature di lavoro
Con il D.M. 20/01/2012, pubblicato sulla G.U. 24/01/2012, n. 19, viene prorogata di ulteriori 120 giorni l'entrata in vigore del D.M. 11/04/2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D. Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l'effettuazione delle verifiche stesse.
Il nuovo termine per l'entrata in vigore del citato D.M. 11/04/2011 è dunque differito dal 24/01/2012 (stabilito con D.M. 22/07/2011) al 23/05/2012 (390 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), ad eccezione dell'Allegato III, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già in vigore dal 30/04/2011.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 13, del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'INAIL (che ha assorbito le funzioni del soppresso ISPESL), mentre ricade in capo alle ASL/ARPA la titolarità delle verifiche periodiche successive, che devono provvedere nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Datore di Lavoro. Decorsi inultilmente entrambi i citati termini, il Datore di Lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici e privati di cui alla proroga sopra evidenziata.