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Proroga SISTRI imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi
L'articolo 6, comma 2, lett. f-octies) della legge n. 106 del 12/07/2011, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" (Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2011, n. 160) ha previsto che, per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 che trasportano rifiuti pericolosi) che hanno fino a 10 dipendenti, la data di piena operatività del Sistri non possa essere antecedente al 1° giugno 2012.
La data di avvio della piena operatività del Sistri per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti non sarà dunque il 2 gennaio 2012, come stabilito con Decreto 26 maggio 2011, bensì quella che sarà adottata con un provvedimento di proroga emanato dal Ministero dell'Ambiente, comunque non antecedente al 1° giugno 2012.
Fino a tale data i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti saranno tenuti alla gestione dei rifiuti secondo la logica del "doppio binario": obbligo di utilizzo del Sistri (pur in assenza delle relative sanzioni, che scatteranno a partire dal giorno della piena operatività del sistema) e di tenuta delle tradizionali scritture cartacee (registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti), anche se il nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/06 in materia di "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" fa riferimento ai soli soggetti che non abbiano aderito al Sistri.