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Pubblicato il Decreto di proroga del SISTRI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/05/2011 è stato pubblicato il D.M. 26/05/2011 che disciplina l'effettiva partenza del SISTRI come riepilogato nel seguito dell'articolo.
Lo stesso decreto sposta al 1° settembre 2011 anche l'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese che trasportano in proprio i propri rifiuti non pericolosi e che hanno scelto di non aderire al nuovo Sistema di tracciabilità (ad es.: imprese edili).
Proroga SISTRI a scaglioni
1° settembre 2011
– produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 500 addetti
– imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti con più di 500 addetti
– imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate
– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti
– commercianti ed intermediari di rifiuti
1° ottobre 2011
– produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 251 a 500 addetti
– imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno da 251 a 500 addetti
– comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania
2 novembre 2011
– produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 51 a 250 addetti
– imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno da 51 a 250 dipendenti
1° dicembre 2011
– produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 11 a 50 addetti
– imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno da 11 a 50 addetti
– imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate
2 gennaio 2012
– produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 addetti (compresi i produttori che trasportano in conto proprio i propri rifiuti pericolosi)
Dal 1° settembre 2011 saranno obbligati all'utilizzo del SISTRI anche i soggetti che vi hanno aderito su base volontaria (ad es.: imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti, imprese ed enti che raccolgono e trasportano in conto proprio i propri rifiuti speciali non pericolosi).
L'avvio del 1° settembre 2011 per le aziende che hanno aderito facoltativamente al SISTRI sposta alla stessa data anche l'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese che trasportano in proprio i propri rifiuti non pericolosi e che hanno scelto di non aderire al nuovo Sistema di tracciabilità (ad es. imprese edili).
È prevista l'emanazione di un ulteriore Decreto Ministeriale contenente alcune soluzioni tecniche (ad es. per i rallentamenti del sistema, una procedura alternativa nel caso di malfunzionamento, una procedura semplificata per i trasportatori che applicano il SISTRI ed acquisiscono i dati da produttori che ancora non applicano il sistema, etc…) e sanzioni più lievi e graduali per il primo semestre di operatività del SISTRI.
Si ricorda tuttavia che l'art. 39 c. 2) del D. Lgs 205/2010 (in vigore dal 25/12/2010) prevede che i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI o il relativo versamento nei termini previsti – fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione con pagamento del relativo contributo – sono puniti:
– per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
– con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
Si sottolinea che, vista l'ulteriore proroga, tali sanzioni potranno essere modificate da futuri decreti.