Pubblicato il Decreto di proroga del SISTRI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/05/2011 è stato pubblicato il D.M. 26/05/2011 che disciplina l'effettiva partenza del SISTRI come riepilogato nel seguito dell'articolo.

Lo stesso decreto sposta al 1° settembre 2011 anche l'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese che trasportano in proprio i propri rifiuti non pericolosi e che hanno scelto di non aderire al nuovo Sistema di tracciabilità (ad es.: imprese edili).
Proroga SISTRI a scaglioni

1° settembre 2011
produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 500 addetti
imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti con più di 500 addetti
imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti
commercianti ed intermediari di rifiuti

1° ottobre 2011
produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 251 a 500 addetti
imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno da 251 a 500 addetti
– comuni, enti ed imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania

2 novembre 2011
produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 51 a 250 addetti
imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno da 51 a 250 dipendenti

1° dicembre 2011
produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno da 11 a 50 addetti
imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno da 11 a 50 addetti
imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate

2 gennaio 2012
produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 addetti (compresi i produttori che trasportano in conto proprio i propri rifiuti pericolosi)

Dal 1° settembre 2011 saranno obbligati all'utilizzo del SISTRI anche i soggetti che vi hanno aderito su base volontaria (ad es.: imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti, imprese ed enti che raccolgono e trasportano in conto proprio i propri rifiuti speciali non pericolosi).

L'avvio del 1° settembre 2011 per le aziende che hanno aderito facoltativamente al SISTRI sposta alla stessa data anche l'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese che trasportano in proprio i propri rifiuti non pericolosi e che hanno scelto di non aderire al nuovo Sistema di tracciabilità (ad es. imprese edili).

È prevista l'emanazione di un ulteriore Decreto Ministeriale contenente alcune soluzioni tecniche (ad es. per i rallentamenti del sistema, una procedura alternativa nel caso di malfunzionamento, una procedura semplificata per i trasportatori che applicano il SISTRI ed acquisiscono i dati da produttori che ancora non applicano il sistema, etc…) e sanzioni più lievi e graduali per il primo semestre di operatività del SISTRI.

Si ricorda tuttavia che l'art. 39 c. 2) del D. Lgs 205/2010 (in vigore dal 25/12/2010) prevede che i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI o il relativo versamento nei termini previsti – fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione con pagamento del relativo contributo – sono puniti:
per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, con una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
con una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Si sottolinea che, vista l'ulteriore proroga, tali sanzioni potranno essere modificate da futuri decreti.

AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULTEAM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO
IGIENE ALIMENTARE HACCP

Scopri il sistema CNA

Chi Siamo

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

CNA Tecno Quality Srl

Sede Legale e amministrativa V.le Don Minzoni 5/C - 60035 Jesi (AN)

AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA

tecnoquality@an.cna.it | tecnoquality.an@cert.cna.it

tel. 0731/712180 - fax 0731/710782


C.F.- P.IVA e R.I.AN 01577860420
R.E.A. Ancona n. 152804 - Cap.Soc. 26.000,00 i.v.

Powered by

Sixtema Spa

Pubblicato il Decreto di proroga del SISTRI

tempo di lettura: 3 min