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Registro rifiuti e SISTRI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2011 il D. Lgs. n° 121/2011 sulla Tutela Penale dell'Ambiente che – al suo interno – contiene importanti modifiche al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.).
La lett. b) del c. 1) dell'art. 4 esclude dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo (ad. es.: imprese edili).
La lett. a) del c. 2) del medesimo articolo prevede, per i soggetti obbligati a SISTRI che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, una sanzione – per ciascun mese o frazione di mese di ritardo – pari a:
– 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione, se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività
– 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione, se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato al punto precedente (ovvero dal nono al dodicesimo mese dalla decorrenza degli obblighi di operatività).
Alla lettera successiva del medesimo comma si specifica che – fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del SISTRI (partenza scaglionata a seconda della tipologia dell'impresa, così come previsto dal D.M. 26 maggio 2011) – verranno applicate le sanzioni relative alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di identificazione rifiuti ed alla mancata presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD).
Pertanto, fino a che il SISTRI coesisterà – in regime di doppio binario – con il sistema cartaceo, non si applicherà il sistema sanzionatorio introdotto dal D. Lgs n° 205/2010, bensì quello previgente.