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Riepilogo sulle nuove norme in materia di etichettatura
Dal 31 dicembre la normativa europea uniforma l'etichettatura degli alimenti. Di seguito i dettagli salienti.
Dimensioni: le scritte dovranno avere dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2. Soltanto nel caso di packaging con superficie inferiore a 10 cm2, l'etichetta potrà riportare solo le informazioni principali.
Metodo di lavorazione: sarà obbligatorio indicarlo per alcuni prodotti, per esempio i decongelati.
Oli e grassi vegetali: sulla confezione non si potrà più scrivere genericamente ‘olio vegetale' o ‘grasso vegetale', ma si dovrà precisare, per esempio, ‘olio di girasole' o ‘grasso vegetale di palma'.
Allergeni: obbligo in etichetta degli eventuali ingredienti che potrebbero comportare un rischio allergenico. Andrà quindi messa in chiaro, con caratteri in grassetto e con un colore diverso per renderli più evidenti, la presenza di ingredienti come il glutine, a tutela dei celiaci, e di allergeni comuni come la frutta in guscio, le arachidi e il sesamo, il pesce e i molluschi e i crostacei, il latte, la soia, il sedano, l'anidride solforosa, i lupini o la senape. Questi obblighi sono validi anche per i cibi non imballati, per esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
Data di scadenza: dovrà essere riportata oltre che sulle scatole anche sull'incarto interno del cibo se confezionati singolarmente.
Valori nutrizionali: sarà facoltativo indicarli fino al 13 dicembre 2016, poi diventerà obbligatorio dare informazioni sul contenuto energetico e sulle percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g o per 100 ml di prodotto e volendo anche in porzioni.
Prodotti ittici e carni: per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura. Mentre da aprile 2015 dovrà figurare sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame (al momento tale obbligo è in vigore solo per la carne bovina);
Immagini: aspetto, descrizione e presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.
Inoltre, tutte le etichette dovranno riportare come già accade: denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell'operatore o importatore che commercializza il bene, paese d'origine (ove previsto), istruzioni per l'uso (per i casi in cui la loro omissione dovesse rendere difficile un uso adeguato dell'alimento) e volume alcolometrico, solo per bevande contenenti più dell'1,2% di alcool.
Supermercati e negozi
Non cambia di molto. Infatti l'obbligo di indicare sostanze allergeniche, per esempio, esiste già da anni. È stato introdotto da una legge del 2006 (il decreto legislativo 114), che a sua volta ha recepito la direttiva Ue 2000/13/CE. Quello che cambia è il modo in cui la presenza degli allergeni dovrà essere segnalata (e vale anche per i prodotti sfusi), che dovrà essere molto più evidente «attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo».
Ristoranti
Dal momento che le disposizioni sugli allergeni riguardano sia gli alimenti pre-imballati sia quelli sfusi, l'indicazione della loro presenza dovrà essere segnalata anche per i piatti del menu di ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, ospedali, bancarelle di fiere, persino compagnie aeree e ferroviarie se la tratta inizia in un paese Ue.
Si attendono in merito ulteriori specifiche sulle modalità di indicazione da parte del Ministero competente.