Semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro
Semplificazioni sicurezza sul lavoro
Approvato il 4 settembre in via definitiva una bozza di decreto legislativo – che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale – recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadine e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Sintesi
L’articolo 20 dello schema di decreto legislativo interviene su molteplici aspetti del D. Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


Tra le novità più rilevanti si segnala:
– per quanto attiene al campo di applicazione della disciplina, si prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, prevedendo l'applicazione, negli altri casi, delle disposizioni specifiche per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. e per i lavoratori autonomi. L'applicazione delle richiamate disposizioni oltre che ai soggetti già menzionati (si tratta in generale di soggetti che svolgono attività di volontariato in vari campi e a vario titolo) viene inoltre estesa anche agli appartenenti alle associazioni religiose e ai volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale;
– riguardo alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, si demanda ad uno specifico decreto del Ministro del lavoro l'individuazione degli strumenti di supporto per la richiamata valutazione, tra i quali si fanno rientrare anche gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment);
– si dispone il raddoppio degli importi della sanzioni nel caso in cui ci sia una violazione di specifici obblighi (invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) riferita a più di cinque lavoratori. Allo stesso tempo, le stesse sanzioni sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori;
– si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso (comma 1, lettera o)). In particolare:
a) si prevede, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione non più della valutazione dei rischi bensì della norma per la salvaguardia dei lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione (n. 1);
b) si prevede che, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro siano comminati per la violazione relativa alla valutazione del rischio elettrico e alle procedure di uso e manutenzione per lo stesso rischio (n. 2);
c) si dispone che, per il datore di lavoro e il dirigente, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 sia erogata non più per la mancata tutela dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro nella scelta delle attrezzature di lavoro da utilizzare, bensì per il mancato rispetto di specifiche misure tecniche ed organizzative (tra le quali quelle dell'allegato VI) utili a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che le stesse possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non siano adatte (n. 3);
d) si precisa che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro (e non più ai luoghi di lavoro come attualmente previsto) indicati nell'allegato VI è considerata un'unica violazione, penale o amministrativa a seconda dell'illecito, ed è punita con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 (n. 4);
– si prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di avvalersi gratuitamente, su richiesta da inoltrare all'INAIL, di un servizio di informazione preventiva ed orientamento generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (effettuato dall'INAIL – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – anche in collaborazione con le ASL e gli organismi paritetici;
– non viene più previsto, nell'ambito dei compiti di sorveglianza sanitaria, l'obbligo della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva intesa a valutare l'idoneità alla mansione specifica;
– per quanto attiene lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, viene meno la facoltà riconosciuta al datore di lavoro (nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori) di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni (dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed a determinate condizioni);
– si prevede che, in attesa del decreto interministeriale in cui si definiscono le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del S.I.N.P. (nonché le regole per il trattamento dei dati), restino in vigore le sole disposizioni del D. Lgs. 81/2008 relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non più anche quelle relative al registro infortuni;
– per quanto attiene l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, si dispone che per operatore si intenda oltre al lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro, anche il datore di lavoro che ne faccia uso;
– si prevede che possano produrre interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro all'apposita Commissione anche le regioni e le province autonome;
– si modifica la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che viene presieduto dal Ministro della salute, e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene ai compiti della Commissione, si prevede il monitoraggio sulle procedure di organizzazione e gestione aziendale nonché su quelle relative alle indicazioni metodologiche necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, e si rimanda ad un decreto direttoriale (da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) l'individuazione delle modalità e dei termini per la nomina dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Infine, si prevede che ai lavori della Commissione possano partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato, in relazione a specifiche tematiche, anche in riferimento a competenze relative a differenze di genere (oltre che in quelle relative all'istruzione);
– si inserisce l'articolo 73-bis nel D. Lgs. 81/2008 concernente l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapori. In particolare, si dispone la reviviscenza di una norma abrogata dall'articolo 24 del D.L. 112/2008 (cd. taglia – leggi), e di un regolamento attuativo (D.M. 1° marzo 1974, recante le norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapori). Allo stesso tempo, si demanda ad un apposito decreto la disciplina relativa all'abilitazione e conduzione dei generatori di vapore, nonché i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove, quelle di rilascio e rinnovo dei certificati, nonché i parametri di equipollenza dei certificati e titoli rilasciati in base alla normativa vigente;
– riguardo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, si dispone che l'allegato XIV, contenente le prescrizioni cui devono uniformarsi i contenuti, le modalità e la durata dei corsi ai fini degli attestati di frequenza che devono possedere i soggetti richiamati, debba essere aggiornato in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, e che i corsi indicati nel medesimo allegato, per il solo modulo giuridico, possano svolgersi in modalità e-learning."

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