Semplificazioni per le attività di recupero solventi (R2)

Semplificazioni per le attività di recupero solventi (R2)

Esclusioni di procedure a screening

Approvata la nuova Legge regionale che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale – VIA.

La legge Regionale n. 3 del 26 marzo 2012   pubblicata sul BUR n. 33 del 5 aprile 2012 ed   entrata in vigore il 20 aprile 2012 agevola, finalmente, i recuperatori di solventi esausti. In particolare si evidenzia nel punto p) dell'allegato B 2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale (articoli 4 e 8) " Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno"  .

Nella delibera, per tanto, vengono esclusi dall'effettuazione della procedura a screening le attività di recupero del diluente esausto per mezzo dei distillatori la cui quantità non superi i 100 l/giorno. In questo modo il legislatore ha voluto agevolare la categoria interessata da queste procedure divenute troppo pesanti per il normale svolgimento dell'attività.

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Semplificazioni per le attività di recupero solventi (R2)

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