Sicurezza macchine: il nuovo regolamento

Sicurezza macchine: il nuovo regolamento

Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato il regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine, che andrà a modificare la legislazione di riferimento, abrogando dal 20 gennaio 2027 la direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE), recepita in Italia dal D. Lgs. 17/2010. È stato scelto lo strumento legislativo del regolamento che è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Il Regolamento si compone di 54 articoli e 12 allegati, l’ultimo è una tavola di concordanza tra gli articoli della Direttiva Macchine e il nuovo regolamento.

Gli articoli sono suddivisi in 9 Capi (disposizioni generali; obblighi degli operatori economici; conformità dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione della conformità; notifica degli organismi di valutazione della conformità; vigilanza del mercato dell’unione e procedure di salvaguardia dell’unione; delega di poteri e procedura di comitato; riservatezza e sanzioni; disposizioni transitorie e finali).

Nel regolamento vi sono disposizioni che riguardano, ad esempio, i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per le macchine, le quasi-macchine e i prodotti correlati, nonché la procedura di valutazione della conformità degli stessi.

Il regolamento entra in vigore il 19 luglio 2023 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU dell’Unione europea), tuttavia l‘applicazione delle disposizioni in esso contenute parte dal 20 gennaio 2027, ad eccezione degli articoli seguenti che si applicano a decorrere dalle date seguenti:

a) gli articoli da 26 a 42 (CAPO V notifica degli organismi di valutazione della conformità) si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;

b) l’articolo 50 (Sanzioni), paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 Ottobre 2026;

c) l’articolo 6 (Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell’allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità), paragrafo 7 (*), e gli articoli 48 (Procedura di comitato) e 52 (Disposizioni transitorie) si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;

d) l’articolo 6 (Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell’allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità), paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 (Esercizio della delega) e l’articolo 53 (Valutazione e riesame), paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.

(*) Prevede le condizioni per includere categorie di macchine e prodotti correlati che presentano un potenziale rischio intrinseco grave nell’elenco dell’allegato I parte A e B  (ex allegato IV della Direttiva), categorie che sono soggette alle procedure di valutazione della conformità previste rispettivamente ai co. 2 e 3 dell’art. 25 del nuovo regolamento.

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