Sicurezza sul lavoro: confisca amministrativa per violazioni gravi o reiterate

Nell'ambito del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010, è stata inserita una disposizione che, nel modificare l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha esteso l'ambito dei poteri attribuiti all'autorità amministrativa in ordine alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie in tema di violazioni derivanti dalla mancata applicazione della normativa prevenzionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 9 del D.L. 187/2010 prevede, infatti, che in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

La norma dispone, quindi, una deroga al principio generale sancito dal primo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che invece prevede che l'autorità amministrativa possa applicare le sanzioni amministrative o penali accessorie consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti solo previa ordinanza-ingiunzione o sentenza di condanna.
Si ricorda inoltre che è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, a meno che la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

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