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Sigarette elettroniche: divieto di vendita ai minori di anni 18 se contengono nicotina
Nella G.U. n. 100 del 30/4/2013 e' pubblicata l'ORDINANZA 2 aprile 2013 recante: Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. Il testo dell'ordinanza è consultabile nel seguito dell'articolo.
Ministero della Salute
Ordinanza 02 aprile 2013
Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina (13A03786)
(G.U. Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante:
«Riordinamento del Ministero della Sanita', a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in
particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 8;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del
Ministero della Salute ed incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011
di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che
interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modifiche, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive
modificazioni;
Vista l'Ordinanza del 28 settembre 2012, recante «Divieto di
vendita ai minori di anni 16 di sigarette elettroniche con presenza
di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2012, n.
248;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ed in particolare
l'art. 7, commi 1 e 3, che, modificando i commi 1 e 2 dell'art. 25
del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, ha introdotto il divieto
di vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni 18, entrato in
vigore dal 1° gennaio 2013;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', reso nella
seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e' rappresentato che allo stato
mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei
componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati
nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di
sigaretta;
Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita'
ha precisato che allo stato mancano studi che dimostrino l'effettiva
efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione
dell'abitudine al fumo, nonche' evidenze scientifiche che escludano,
a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che
inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano
l'avvio e la transizione al fumo di sigarette;
Dato atto che nel predetto parere il Consiglio Superiore di Sanita'
ha raccomandato «in attesa di disporre di evidenze sulle tematiche
sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il
controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i
soggetti minori di anni 16»;
Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' del 20 dicembre
2012, nel quale e' rappresentato che «le sigarette elettroniche
utilizzate con ricariche contenenti nicotina…… presentano
potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non e'
possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la salute
umana, in particolare per i consumatori in giovane eta'»;
Vista la nota della Direzione generale della prevenzione dell'11
gennaio 2013 con la quale e' stato sottoposto all'esame del Consiglio
Superiore di Sanita' il predetto studio dell'Istituto Superiore di
Sanita', anche al fine di valutare se le sigarette elettroniche e le
ricariche contenenti nicotina o altre sostanze possano ricadere nella
definizione di medicinale per funzione, pur in assenza di
un'esplicita destinazione d'uso in tal senso da parte del
responsabile dell'immissione in commercio;
Vista la nota del Consiglio Superiore di Sanita' del 22 marzo 2013,
nella quale si rappresenta che, nell'ultima riunione della Sezione
III del 19 marzo 2013, e' emerso un unanime orientamento favorevole
alla proroga della predetta ordinanza del 28 settembre 2012, in
attesa che si concluda l'approfondimento istruttorio in relazione ai
diversi profili posti;
Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale
fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di
nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;
Considerato che non si puo' escludere l'esistenza di un rischio che
i sopraindicati sistemi elettronici inducano la dipendenza da
nicotina nei soggetti minori ai quali questi articoli sono
liberamente venduti, promuovendo contemporaneamente il successivo
avvio e transizione al fumo di sigaretta;
Ritenuto che, in attesa di poter disporre delle risultanze
definitive degli ulteriori approfondimenti scientifici affidati al
Consiglio Superiore di Sanita' e di poter emanare i conseguenti
provvedimenti, ricorrono i presupposti per adottare urgenti misure
cautelative a tutela della salute dei minori, vietando sino al 31
ottobre 2013 la vendita ai minori di anni diciotto delle sigarette
elettroniche con presenza di nicotina;
Ordina:
Art. 1
1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette
elettroniche con presenza di nicotina.
2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del
presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate
all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Art. 2
1. La presente ordinanza ha efficacia dal giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
sino al 31 ottobre 2013.
2. Avverso la presente ordinanza puo' essere proposto ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
oppure alternativamente ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 aprile 2013
Il Ministro: Balduzzi