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SISTRI: soggetti obbligati
Precisiamo alcuni chiarimenti recentemente diffusi dal Ministero dell'Ambiente.
In data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall'obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (da scavo, costruzione e demolizione; da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di commerciali, di servizio e sanitarie) fino a 10 dipendenti.
Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui daremo ampia notizia qualora pubblicato.
Elenchiamo di seguito i soggetti al momento obbligati:
Ai sensi della normativa vigente (DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) sono tenuti ad aderire al SISTRI i seguenti soggetti:
- "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi";
- "gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale";
- in caso di trasporto intermodale, i "soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto";
- "gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi";
- "i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi";
- "i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania".
Si ricorda che con la Conversione in Legge del decreto n. 150/2013, noto con il nome di "Milleproroghe", è stato posticipato il termine per l'entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano sino al 31 dicembre 2014.