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Vibrazioni meccaniche: il 6 luglio 2010 termina il regime transitorio
Il Testo Unico – secondo cui già dal primo gennaio 2009 deve essere stata fatta la valutazione del rischio vibrazioni (al di là delle deroghe indicate all'art. 205) – indica che in caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 – attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto – l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione a vibrazioni entra in vigore il 6 luglio 2010.
Breve riassunto dei valori d'azione – limite (mano-braccio / corpo intero)
– valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore: vibrazioni mano-braccio (2.5 m/s2), vibrazioni al corpo intero (0.5 m/s2);
– valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore: vibrazioni mano-braccio (5 m/s2, mentre su periodi brevi, 20 m/s2), vibrazioni al corpo intero (1,0 m/s2, mentre su periodi brevi, 1,5 m/s2).
Le vibrazioni sono infatti misurabili rilevando il valore efficace dell'accelerazione che può essere espresso in m/s2 o mm/s2.
I valori limite di esposizione su periodi brevi sono "valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria". In particolare si ritiene che per "periodi brevi" si "debba intendere il minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze misurate. Con l'attuale strumentazione tecnica tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV".
Inoltre si sottolinea che la valutazione del rischio "è effettuata con cadenza almeno quadriennale, è aggiornata ogni volta che ci siano mutamenti che la rendono obsoleta o i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano necessaria la revisione; i dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi".